Art. 2 Validita' del diploma 1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico «ESABAC TECHNO», conclusivo del corso di studio nelle istituzioni scolastiche francesi, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori italiani di tipo universitario e non universitario, alle condizioni previste dalla legislazione italiana. 2. Il diploma di Baccalaureat tecnologico, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico «ESABAC TECHNO» nelle istituzioni scolastiche italiane di istituto tecnico per il settore economico, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiori francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese. 3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di istituto tecnico per il settore economico possono attivare il percorso «ESABAC TECHNO». La relativa autorizzazione e' rilasciata - riscontrate le condizioni di fattibilita' - dal Ministero degli esteri e della cooperazione, previo parere favorevole della parte francese e del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 4. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, tramite la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - su proposta dei direttori degli uffici scolastici regionali - esaurita la fase transitoria - puo' autorizzare l'attivazione dei percorsi «ESABAC TECHNO» anche negli istituti tecnici del settore economico del territorio metropolitano, istituti e classi attualmente non coinvolti nella fase transitoria. In prima fase transitoria potranno essere ammesse al dispositivo «ESABAC TECHNO» solo le Istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.