Art. 2 
 
                        Validita' del diploma 
 
  1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al
superamento dell'esame  specifico  «ESABAC  TECHNO»,  conclusivo  del
corso di studio nelle istituzioni  scolastiche  francesi,  ha  valore
pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche  italiane
a conclusione dei corsi di istruzione secondaria  di  secondo  grado.
Detto diploma consente di accedere agli studi superiori  italiani  di
tipo universitario e  non  universitario,  alle  condizioni  previste
dalla legislazione italiana. 
  2. Il diploma di Baccalaureat tecnologico, rilasciato  dallo  Stato
francese in esito al superamento dell'esame specifico «ESABAC TECHNO»
nelle istituzioni scolastiche italiane di  istituto  tecnico  per  il
settore economico, ha valore pari a  quello  che  si  consegue  nelle
istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso  agli
istituti di insegnamento superiori francesi di tipo  universitario  e
non, alle condizioni previste dalla legislazione francese. 
  3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di  istituto
tecnico per il settore economico possono attivare il percorso «ESABAC
TECHNO». La relativa autorizzazione e' rilasciata  -  riscontrate  le
condizioni di fattibilita' -  dal  Ministero  degli  esteri  e  della
cooperazione, previo parere favorevole della  parte  francese  e  del
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, tramite  la
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  e  la  valutazione
del sistema nazionale di istruzione - su proposta dei direttori degli
uffici scolastici regionali - esaurita la  fase  transitoria  -  puo'
autorizzare l'attivazione dei percorsi «ESABAC  TECHNO»  anche  negli
istituti tecnici del settore economico del territorio  metropolitano,
istituti e classi attualmente non coinvolti nella  fase  transitoria.
In prima fase transitoria  potranno  essere  ammesse  al  dispositivo
«ESABAC TECHNO» solo le Istituzioni scolastiche di cui al  precedente
art. 1, commi 1 e 2.