Art. 3 
 
                  Frequenza e ammissione agli esami 
 
  1. Gli alunni ammessi all'esame di  Stato,  che  hanno  seguito  un
percorso di studi «ESABAC TECHNO», eventualmente anche  nelle  classi
c.d. «articolate»,  sono  tenuti  a  sostenere  le  specifiche  prove
d'esame. 
  2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami  di  Stato  gli
alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  3. E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi «ESABAC  TECHNO»
di frequentare  il  terzo  o  il  quarto  anno  in  scuole  straniere
all'estero. Al  rientro  in  Italia  tali  studenti,  ai  fini  della
riammissione al detto percorso, devono comunque sostenere  con  esito
positivo un accertamento in francese  sugli  specifici  programmi  di
«Lingua, cultura e comunicazione» francese e di storia in francese. 
  4. E' consentito agli alunni gia' inseriti nei percorsi «ESABAC» di
tipo  generale  di  passare  nel  corso  del  periodo  di  formazione
integrato (ultimi tre anni del ciclo di studi) a  classi  in  cui  e'
attivato l'«ESABAC TECHNO» e viceversa, previa verifica  della  parte
del programma non svolto. 
  5. I candidati esterni non  possono  essere  ammessi  all'esame  di
Stato per la parte specifica denominata «ESABAC  TECHNO»,  attesa  la
peculiarita' del corso di studi in questione.