Art. 3 Frequenza e ammissione agli esami 1. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studi «ESABAC TECHNO», eventualmente anche nelle classi c.d. «articolate», sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 3. E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi «ESABAC TECHNO» di frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al detto percorso, devono comunque sostenere con esito positivo un accertamento in francese sugli specifici programmi di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e di storia in francese. 4. E' consentito agli alunni gia' inseriti nei percorsi «ESABAC» di tipo generale di passare nel corso del periodo di formazione integrato (ultimi tre anni del ciclo di studi) a classi in cui e' attivato l'«ESABAC TECHNO» e viceversa, previa verifica della parte del programma non svolto. 5. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata «ESABAC TECHNO», attesa la peculiarita' del corso di studi in questione.