Art. 4 Commissioni giudicatrici 1. Fermo restando il numero di membri previsto dalla normativa vigente, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni degli istituti tecnici per il settore economico in cui e' attivato il progetto «ESABAC TECHNO», e' assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina «francese» denominata, ai sensi del protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, «Lingua, cultura e comunicazione», sia del commissario per la disciplina di storia. 2. Il commissario di storia si avvale, altresi', per la valutazione della prova nell'ambito del colloquio, della collaborazione del commissario esterno di «Lingua, cultura e comunicazione» francese; puo' avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, gia' utilizzato durante l'anno scolastico. 3. E' autorizzata la assistenza di ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti autorita' francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata «ESABAC TECHNO». La relativa spesa non puo' in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato.