Art. 4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Fermo restando il numero  di  membri  previsto  dalla  normativa
vigente,  nelle  commissioni  giudicatrici  di  esame  di  Stato  che
valutano gli alunni degli istituti tecnici per il  settore  economico
in cui e' attivato il progetto  «ESABAC  TECHNO»,  e'  assicurata  la
presenza sia del commissario esterno  competente  per  la  disciplina
«francese» denominata, ai  sensi  del  protocollo  aggiuntivo  del  6
maggio 2016, «Lingua, cultura e comunicazione», sia  del  commissario
per la disciplina di storia. 
  2. Il commissario di storia si avvale, altresi', per la valutazione
della prova  nell'ambito  del  colloquio,  della  collaborazione  del
commissario esterno di «Lingua, cultura  e  comunicazione»  francese;
puo' avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione -
anche della collaborazione di personale  esperto,  quale  il  docente
conversatore di lingua, gia' utilizzato durante l'anno scolastico. 
  3. E' autorizzata la assistenza di ispettori  scolastici  francesi,
inviati dalle competenti autorita'  francesi,  alla  parte  specifica
dell'esame di Stato, denominata «ESABAC TECHNO».  La  relativa  spesa
non puo' in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato.