Art. 6 
 
                             Valutazione 
 
  1. La valutazione della quarta  prova  scritta  (prova  scritta  di
«Lingua, cultura e comunicazione» francese) va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova. A tal  fine,  la  commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova scritta e
la  quarta  prova  scritta,  determina  la  media  dei   punti,   che
costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla  terza  prova
scritta. Il punteggio e' espresso in quindicesimi. La sufficienza  e'
rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. Il  punteggio,  in
quindicesimi, della quarta prova scritta (prova scritta  di  «Lingua,
cultura e comunicazione» francese) deve  essere  pubblicato  all'albo
dell'istituto  sede  della  commissione  di  esame.  Non  costituisce
impedimento all'ammissione alle  prove  orali  dell'«ESABAC  TECHNO»,
nell'ambito del colloquio, un'eventuale  insufficienza  nella  quarta
prova scritta. 
  2.  Nell'ambito  della  terza  prova   scritta   non   si   procede
all'accertamento delle competenze relative  alla  disciplina  oggetto
della quarta prova scritta in lingua  francese  («Lingua,  cultura  e
comunicazione» francese). 
  3. Ai fini dell'esame di Stato,  la  valutazione  delle  due  prove
orali, in  francese,  l'una  di  «Lingua,  cultura  e  comunicazione»
francese e l'altra di storia veicolata in francese, vanno  ricondotte
nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.  Ai  soli  fini  del
Baccalaureat,  nell'ambito  dell'«ESABAC  TECHNO»,   la   commissione
esprime in quindicesimi il punteggio per ciascuna delle due  predette
prove orali. 
  4.  Ai  fini  del  rilascio  da  parte  francese  del  diploma   di
Baccalaureat, il punteggio relativo alla prova di «Lingua, cultura  e
comunicazione»  francese  scaturisce  dalla  media   aritmetica   dei
punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto  e  all'orale  della
medesima disciplina. 
  5. Il punteggio globale della parte  specifica  dell'esame  «ESABAC
TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua  cultura  e  comunicazione»
francese, e prova orale di  storia  veicolata  in  francese)  risulta
dalla media aritmetica  dei  voti  ottenuti  nelle  prove  specifiche
relative alle due discipline. La  sufficienza  e'  rappresentata  dal
punteggio di dieci quindicesimi. 
  6. Per il rilascio del diploma di Baccalaureat, previo  superamento
dell'esame di Stato, il  candidato  deve  avere  ottenuto  nell'esame
«ESABAC  TECHNO»  (prova  scritta  e  orale  di  «Lingua  cultura   e
comunicazione»  francese,  e  prova  orale  di  storia  veicolata  in
francese) un  punteggio  complessivo  almeno  pari  alla  sufficienza
(10/15). Nel caso di votazione  non  sufficiente  non  potra'  essere
rilasciato il diploma di Baccalaureat. 
  7. Nel caso in cui  il  punteggio  globale  della  parte  specifica
dell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua  cultura
e comunicazione» francese, e  prova  orale  di  storia  veicolata  in
francese) sia inferiore a 10/15, ai  fini  della  determinazione  del
punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati
conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La  Commissione,
pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso
il punteggio da attribuire alla terza prova scritta  e  il  punteggio
complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove
scritte,  cosi'  rideterminato,  deve  essere  pubblicato   nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel  caso
in cui il candidato non superi l'esame di Stato, in quanto,  ai  fini
dell'esito si sia tenuto  conto  dei  risultati  della  quarta  prova
scritta (risultati che, se non considerati, comportano il superamento
dell'esame di Stato),  la  commissione,  all'atto  degli  adempimenti
finali, ridetermina il punteggio  della  terza  prova  scritta  senza
tener conto della quarta  prova  scritta.  Il  punteggio  complessivo
delle prove scritte,  cosi'  rideterminato,  deve  essere  pubblicato
nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al  candidato
che superi in tal modo l'esame di Stato non e' rilasciato il  diploma
di Baccalaureat. 
  8. L'esito della parte specifica  dell'esame  «ESABAC  TECHNO»  con
l'indicazione del punteggio finale  conseguito,  e'  pubblicato,  per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto  sede  della  commissione,
con la sola indicazione della dizione  esito  negativo  nel  caso  di
mancato superamento.