Art. 6 Valutazione 1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine, la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova scritta e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. Il punteggio e' espresso in quindicesimi. La sufficienza e' rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. Il punteggio, in quindicesimi, della quarta prova scritta (prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese) deve essere pubblicato all'albo dell'istituto sede della commissione di esame. Non costituisce impedimento all'ammissione alle prove orali dell'«ESABAC TECHNO», nell'ambito del colloquio, un'eventuale insufficienza nella quarta prova scritta. 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta in lingua francese («Lingua, cultura e comunicazione» francese). 3. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione delle due prove orali, in francese, l'una di «Lingua, cultura e comunicazione» francese e l'altra di storia veicolata in francese, vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat, nell'ambito dell'«ESABAC TECHNO», la commissione esprime in quindicesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. 4. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalaureat, il punteggio relativo alla prova di «Lingua, cultura e comunicazione» francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina. 5. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. La sufficienza e' rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. 6. Per il rilascio del diploma di Baccalaureat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e prova orale di storia veicolata in francese) un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potra' essere rilasciato il diploma di Baccalaureat. 7. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» (prova scritta e orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese, e prova orale di storia veicolata in francese) sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La Commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato, in quanto, ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta (risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato), la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non e' rilasciato il diploma di Baccalaureat. 8. L'esito della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO» con l'indicazione del punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione esito negativo nel caso di mancato superamento.