Art. 7 
 
                        Rilascio dei diplomi 
 
  1. Per le modalita' del rilascio dei diplomi si  fa  riferimento  a
quanto gia' previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 4,  5,  6  del  decreto
ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013. 
  2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 95/2013 viene
cosi' riformulato: «Il diploma  di  Stato  rechera',  sul  retro,  la
seguente postilla: "Il presente diploma di Stato viene rilasciato  ai
sensi del protocollo aggiuntivo, firmato in data 6 maggio 2016, ed e'
valido a tutti gli effetti di legge"».