Art. 7 Rilascio dei diplomi 1. Per le modalita' del rilascio dei diplomi si fa riferimento a quanto gia' previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 del decreto ministeriale n. 95 dell'8 febbraio 2013. 2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 95/2013 viene cosi' riformulato: «Il diploma di Stato rechera', sul retro, la seguente postilla: "Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi del protocollo aggiuntivo, firmato in data 6 maggio 2016, ed e' valido a tutti gli effetti di legge"».