Art. 8 
 
              Disposizioni relative alla Valle d'Aosta 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del protocollo aggiuntivo, italo  francese,
sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, nel rispetto della specifica
legislazione regionale - legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998  -
gli studenti  delle  scuole  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta
sostengono,  nell'ambito  della  quarta  prova  scritta  di  francese
prevista dalla citata legge regionale n. 52/1998, la prova  specifica
di «Lingua, cultura e comunicazione» in lingua francese. Il punteggio
ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica  dell'esame)  fa
media con quello ottenuto nella prima  prova  scritta  dell'esame  di
Stato. 
  2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di
«Lingua,  cultura  e  comunicazione»  e  la  prova  orale  di  storia
veicolata in francese vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti
per il colloquio. Ai soli fini dell'«ESABAC TECHNO»,  la  commissione
esprime in quindicesimi: 
    il punteggio relativo alla prova orale in  francese  di  «Lingua,
cultura e comunicazione»; 
    il punteggio per la prova orale di  storia  veicolata  in  lingua
francese. 
  3. La commissione attribuisce il punteggio  della  parte  specifica
dell'esame «ESABAC TECHNO», distintamente: 
    per  la  prova  scritta  di  «Lingua,  cultura  e  comunicazione»
francese; 
    per la prova orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese; 
    per la prova orale di storia veicolata in francese. 
  4. La commissione  determina  la  media  aritmetica  tra  la  prova
scritta e quella orale  di  «Lingua,  cultura  e  comunicazione».  Il
punteggio cosi' ottenuto fa media aritmetica con la valutazione della
prova orale di storia veicolata in francese  per  l'attribuzione  del
punteggio complessivo relativo «ESABAC TECHNO». Nel caso  in  cui  il
punteggio complessivo non raggiunga i dieci quindicesimi,  non  viene
rilasciato il diploma di Baccalaureat tecnologico.