Art. 8 Disposizioni relative alla Valle d'Aosta 1. Ai sensi dell'art. 6 del protocollo aggiuntivo, italo francese, sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, nel rispetto della specifica legislazione regionale - legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 - gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale n. 52/1998, la prova specifica di «Lingua, cultura e comunicazione» in lingua francese. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato. 2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di «Lingua, cultura e comunicazione» e la prova orale di storia veicolata in francese vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'«ESABAC TECHNO», la commissione esprime in quindicesimi: il punteggio relativo alla prova orale in francese di «Lingua, cultura e comunicazione»; il punteggio per la prova orale di storia veicolata in lingua francese. 3. La commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame «ESABAC TECHNO», distintamente: per la prova scritta di «Lingua, cultura e comunicazione» francese; per la prova orale di «Lingua cultura e comunicazione» francese; per la prova orale di storia veicolata in francese. 4. La commissione determina la media aritmetica tra la prova scritta e quella orale di «Lingua, cultura e comunicazione». Il punteggio cosi' ottenuto fa media aritmetica con la valutazione della prova orale di storia veicolata in francese per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo «ESABAC TECHNO». Nel caso in cui il punteggio complessivo non raggiunga i dieci quindicesimi, non viene rilasciato il diploma di Baccalaureat tecnologico.