Art. 5 Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica 1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte: a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); b) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario; c) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario; d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito. 2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016. 3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso. 4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore. 5. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non piu' di tre persone. 6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 7. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11. 8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in relazione all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione.