Art. 7 
 
  Il giorno 24 ottobre 2016 la Banca d'Italia  ricevera',  dalle  due
banche  di  cui  all'art.  1,  l'importo  corrispondente  ai   titoli
collocati. 
  A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire  le  relative
partite nel servizio di liquidazione con valuta  pari  al  giorno  di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 24 ottobre 2016 la Banca d'Italia provvedera'  a
versare l'importo introitato, nonche' l'importo  corrispondente  alle
commissioni di cui all'art.  2,  presso  la  Sezione  di  Roma  della
Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. 
  La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto  versamento,
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo
dell'emissione. 
  Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati
dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da
regolare», alla data del 14 novembre 2016. 
  L'onere relativo al  pagamento  delle  suddette  commissioni  fara'
carico al capitolo 2242 (unita' di  voto  parlamentare  26.1;  codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.