Art. 12 
 
         Modificazioni all'art. 12 del decreto ministeriale 
                         del 16 ottobre 2001 
 
  L'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Comitato tecnico-scientifico del Parco). - 1. Il Comitato
tecnico scientifico del Parco ha funzioni propositive  e  consultive;
dura in carica cinque anni, e' composto dal segretario regionale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  la
Sardegna e da quattro  membri  scelti  tra  docenti  universitari  ed
esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari: 
  un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali; 
  un esperto in materie storico-archeologiche e museali; 
  un  esperto  in  materie   economico   sociali   e   di   marketing
territoriale; 
  un esperto in materie di pianificazione territoriale. 
  I componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione
autonoma Sardegna previa acquisizione, in riferimento  ai  primi  due
esperti, delle indicazioni delle Universita' di Cagliari e Sassari; 
  2. Il  comitato  tecnico-scientifico  esprime  parere  obbligatorio
sulle  proposte  attinenti  i  programmi  annuali  e  pluriennali  di
ricerca; sui programmi annuali e pluriennali di  investimenti;  sulla
pianificazione strategica; sul piano economico-sociale  di  gestione;
sul piano territoriale; sul Regolamento del Parco. Esprime,  inoltre,
parere su ogni  altra  questione  afferente  la  gestione  del  Parco
sottopostagli dal presidente del Parco o dal direttore. 
  3. Il Comitato tecnico-scientifico e' convocato dal presidente  del
Consorzio del Parco che ne coordina i  lavori  senza  espressione  di
voto.».