Art. 12 Modificazioni all'art. 12 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 L'art. 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Comitato tecnico-scientifico del Parco). - 1. Il Comitato tecnico scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive; dura in carica cinque anni, e' composto dal segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per la Sardegna e da quattro membri scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari: un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali; un esperto in materie storico-archeologiche e museali; un esperto in materie economico sociali e di marketing territoriale; un esperto in materie di pianificazione territoriale. I componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione autonoma Sardegna previa acquisizione, in riferimento ai primi due esperti, delle indicazioni delle Universita' di Cagliari e Sassari; 2. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sulle proposte attinenti i programmi annuali e pluriennali di ricerca; sui programmi annuali e pluriennali di investimenti; sulla pianificazione strategica; sul piano economico-sociale di gestione; sul piano territoriale; sul Regolamento del Parco. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco o dal direttore. 3. Il Comitato tecnico-scientifico e' convocato dal presidente del Consorzio del Parco che ne coordina i lavori senza espressione di voto.».