Art. 14 Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 L'art. 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Regolamento del Parco). - 1. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel territorio del Parco, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi individuati nelle sub-aree ai sensi dell'art. 1, comma 6, e prevede apposite norme di coordinamento con gli altri atti di pianificazione regionale. 2. Il Regolamento del Parco e' redatto nel rispetto delle seguenti direttive: a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale; b) prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l'organizzazione territoriale; c) consentire per le architetture storiche interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; d) consentire la demolizione solo per le parti incongrue; e) disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi; f) consentire nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se congruenti con il contesto; g) nelle aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche dovute alle attivita' minerarie dismesse, nelle aree di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identita' storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico-ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio; h) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, al fine di mantenere l'impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale, prevedere interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici; i) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale; l) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso; m) recuperare gli approdi portuali minerari dismessi. 3. Il Regolamento del Parco e' adottato con delibera del consiglio direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la regione Sardegna, lo approva. 4. Il Regolamento del Parco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e le sue previsioni sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda gli areali, i manufatti e gli elementi significativi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.».