Art. 14 
 
         Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale 
                         del 16 ottobre 2001 
 
  L'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Regolamento del Parco). - 1.  Il  Regolamento  del  Parco
disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel territorio  del
Parco, in particolare per quanto riguarda gli areali, i  manufatti  e
gli  elementi  significativi  individuati  nelle  sub-aree  ai  sensi
dell'art. 1, comma 6, e prevede apposite norme di  coordinamento  con
gli altri atti di pianificazione regionale. 
  2. Il Regolamento del Parco e' redatto nel rispetto delle  seguenti
direttive: 
  a)  conservare  le  caratteristiche  essenziali   delle   aree   di
insediamento produttivo di interesse storico-culturale; 
  b) prevedere che gli interventi  di  realizzazione,  ampliamento  e
rifacimento   di   infrastrutture    viarie    sia    coerente    con
l'organizzazione territoriale; 
  c) consentire per le architetture storiche  interventi  edilizi  di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico,  di
restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
che non alterino lo stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli
edifici; 
  d) consentire la demolizione solo per le parti incongrue; 
  e) disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti  compatibili
con la consistenza storico culturale dei beni stessi; 
  f) consentire nuove recinzioni derivanti  da  parcellizzazioni  dei
fondi agricoli se congruenti con il contesto; 
  g) nelle aree minerarie a prevalenza geomorfologica  con  eventuali
modifiche derivanti da discariche  dovute  alle  attivita'  minerarie
dismesse, nelle aree di sedime degli impianti  industriali  dismessi,
alle  discariche  dismesse  o  abusive,  oltre  alle  operazioni   di
bonifica,  di  messa  in  sicurezza  e  recupero,   promuovere,   ove
possibile,  il  ripristino  dei   luoghi,   anche   al   fine   della
valorizzazione   turistico   ambientale,    tenendo    conto    della
conservazione dell'identita' storica e  culturale  del  paesaggio.  I
piani di valorizzazione turistico-ambientale  sono  ammessi  solo  se
compatibili con i caratteri specifici del territorio; 
  h) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica,  al  fine
di mantenere l'impianto  morfologico  e  il  rapporto  volumetrico  e
percettivo  con  il  contesto  naturale,  prevedere   interventi   di
recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei  siti,  anche
con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici; 
  i) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere
demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto
all'impianto principale; 
  l) nei villaggi minerari e industriali a matrice storica, prevedere
la demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di
fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il
cui  impianto  strutturale  non  sia   compatibile   con   le   nuove
destinazioni d'uso; 
  m) recuperare gli approdi portuali minerari dismessi. 
  3. Il Regolamento del Parco e' adottato con delibera del  consiglio
direttivo del Consorzio  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  e
trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare che, d'intesa con la regione Sardegna, lo approva. 
  4. Il Regolamento del Parco e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul bollettino  ufficiale  della  Regione
autonoma della Sardegna e  le  sue  previsioni  sono  recepite  negli
strumenti urbanistici comunali, in particolare  per  quanto  riguarda
gli areali, i manufatti e gli elementi significativi di cui  all'art.
1, commi 5 e 6.».