Art. 2 
 
          Modificazioni all'art. 2 del decreto ministeriale 
                         del 16 ottobre 2001 
 
  All'art. 2: 
    al comma 1: 
  le parole: «Le finalita' che con l'istituzione del» sono sostituite
dalla seguente: «Il»; 
  le parole «si intendono perseguire» sono soppresse; 
  le parole «enti interessati» sono sostituite dalle seguenti:  «enti
locali»; 
  le parole «sono quelle» sono sostituite dalle  seguenti:  «persegue
la finalita'»; 
  dopo le parole «e minerarie, e» inserire la seguente parola: «di», 
  le parole «nell'ottica dello» sono sostituite dalle  seguenti:  «in
un'ottica di»; 
    al comma 2: 
  le parole «dovranno essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»; 
  alla lettera a) la parola «conservare» e' sostituita dalla seguente
«salvaguardare»; 
  alla lettera b) la parola «conservare» e' sostituita dalle seguenti
«salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite  in  materia
dal decreto legislativo n. 42/2004,», dopo le parole  «industriale  e
quello» inserire le seguenti parole: «archivistico e»; 
  la lettera c) la parola «conservare» e' sostituita  dalla  seguente
«salvaguardare, compatibilmente con  il  risanamento  ambientale  dei
siti  e  le  previsioni  e  prescrizioni  del   Piano   paesaggistico
regionale,», le parole «compatibilmente con il risanamento ambientale
dei siti» sono soppresse; 
  alla lettera d) le parole  «e  conservare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  salvaguardare  le  zone  di   interesse   archeologico
individuate  ai  sensi  dell'art.  142  del  decreto  legislativo  n.
42/2004»; 
  alla lettera e) la parola «tutelare» e' sostituita dalle  seguenti:
«salvaguardare e valorizzare»; 
  alla  lettera  f)  dopo  le  parole  «dei   materiali   innovativi,
dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, del patrimonio culturale
e del paesaggio», le parole «eccellenza  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «eccellenza a»; 
  alla lettera g) dopo le parole «con le istituzioni»  sono  inserite
le  seguenti:  «nazionali  e  internazionali»,   le   parole   «opere
infrastrutturali;»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «opere
infrastrutturali,  da  realizzarsi  prioritariamente  attraverso   il
restauro  delle  strutture  esistenti  riducendo  di  conseguenza  il
consumo di ulteriore territorio;»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «i) svolgere, in riferimento alla geologia dell'intera  Sardegna,
attivita' di carattere esclusivamente scientifico e culturale anche a
scopo divulgativo.». 
  Il comma 3 e' soppresso. 
  Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  In  ogni  caso,  sono  fatte  salve,   nell'attuazione   degli
interventi di cui al presente articolo, le competenze  autorizzatorie
specificamente attribuite agli enti locali e  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42/2004  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo. ».