Art. 2 Modificazioni all'art. 2 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 All'art. 2: al comma 1: le parole: «Le finalita' che con l'istituzione del» sono sostituite dalla seguente: «Il»; le parole «si intendono perseguire» sono soppresse; le parole «enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»; le parole «sono quelle» sono sostituite dalle seguenti: «persegue la finalita'»; dopo le parole «e minerarie, e» inserire la seguente parola: «di», le parole «nell'ottica dello» sono sostituite dalle seguenti: «in un'ottica di»; al comma 2: le parole «dovranno essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»; alla lettera a) la parola «conservare» e' sostituita dalla seguente «salvaguardare»; alla lettera b) la parola «conservare» e' sostituita dalle seguenti «salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite in materia dal decreto legislativo n. 42/2004,», dopo le parole «industriale e quello» inserire le seguenti parole: «archivistico e»; la lettera c) la parola «conservare» e' sostituita dalla seguente «salvaguardare, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti e le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale,», le parole «compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti» sono soppresse; alla lettera d) le parole «e conservare» sono sostituite dalle seguenti: «e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004»; alla lettera e) la parola «tutelare» e' sostituita dalle seguenti: «salvaguardare e valorizzare»; alla lettera f) dopo le parole «dei materiali innovativi, dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, del patrimonio culturale e del paesaggio», le parole «eccellenza di» sono sostituite dalle seguenti: «eccellenza a»; alla lettera g) dopo le parole «con le istituzioni» sono inserite le seguenti: «nazionali e internazionali», le parole «opere infrastrutturali;» sono sostituite dalle seguenti: «opere infrastrutturali, da realizzarsi prioritariamente attraverso il restauro delle strutture esistenti riducendo di conseguenza il consumo di ulteriore territorio;»; e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i) svolgere, in riferimento alla geologia dell'intera Sardegna, attivita' di carattere esclusivamente scientifico e culturale anche a scopo divulgativo.». Il comma 3 e' soppresso. Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «3. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze autorizzatorie specificamente attribuite agli enti locali e ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ».