Art. 3 
 
          Modificazioni all'art. 3 del decreto ministeriale 
                         del 16 ottobre 2001 
 
  All'art. 3: 
  alla rubrica dell'art. 3 le parole «  di  tutela»  sono  sostituite
dalle seguenti: «d'uso del Parco»; 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Oggetto della disciplina d'uso del Parco sono il territorio  di
cui all'art. 1, comma 2, le aree di cui allo stesso art. 1, comma  5,
e gli areali, i  manufatti  e  gli  elementi  significativi  in  esse
presenti di cui al successivo comma 6. Sono  fatte  salve,  sempre  e
comunque, le previsioni, le prescrizioni e  le  competenze  stabilite
dal decreto legislativo n. 42/2004.»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nel Parco geominerario storico ed  ambientale  della  Sardegna,
nelle aree di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) c) e d), e  con
riguardo agli areali, ai manufatti e agli elementi  significativi  di
cui all'art. 1 comma 6, sono vietati: 
  a) i mutamenti riferiti all'utilizzazione dei terreni e quant'altro
possa incidere sulla morfologia  del  territorio  e  sugli  equilibri
paesaggistici, ambientali,  ecologici,  idraulici,  idrogeotermici  e
geominerari ed in  contrasto  con  le  finalita'  istitutive  di  cui
all'art. 2 del presente decreto, fatte salve le ulteriori  previsioni
e prescrizioni del P.P.R.; 
  b) il danneggiamento e la  distruzione  dei  manufatti,  dei  beni,
delle strutture sotterranee e  superficiali  e  delle  infrastrutture
connesse all'attivita' mineraria storica; 
  c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di  quelle
esistenti ad esclusione degli interventi di  manutenzione  ordinaria,
di  manutenzione  straordinaria  e  di  restauro  e  di   risanamento
conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  380/2001,  a  meno  che  non  siano  previste  per  la
realizzazione delle attivita' indicate all'art. 2, comma 2. »; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nel territorio del Parco sono  comunque  vietate  le  attivita'
incompatibili con le finalita' istituzionali del Parco medesimo,  che
comportino il deturpamento dei manufatti e dei beni  appartenenti  al
patrimonio di archeologia industriale, ivi compresi i beni immobili e
mobili,  puntuali  e  di  rete,  gli  elementi   sotterranei   e   le
infrastrutture che li compongono.»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «4. Con particolare riferimento alle  aree,  ai  manufatti  e  agli
elementi di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatte salve le competenze di
cui al precedente art. 2, comma 4, e ferme  restando  le  previsioni,
prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto  legislativo
n. 42/2004, al fine di perseguire le finalita' dettate  dal  medesimo
art. 2, dall'entrata in vigore del presente decreto sono vietati: 
  a) tutti gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento
di infrastrutture viarie che non siano coerenti  con  i  preesistenti
caratteri di conformazione territoriale; 
  b) gli interventi edilizi  riguardanti  le  architetture  storiche,
fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo ai sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  nonche'  di
ristrutturazione edilizia che non alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
l'aspetto esteriore degli edifici, previa autorizzazione del Parco  e
ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto  legislativo  n.
42/2004; 
  c) le demolizioni che non riguardino le superfetazioni, nonche'  le
demolizioni dei manufatti e degli elementi significativi riconosciuti
ai sensi dell'art. 1, comma 6; 
  d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate; 
  e) il campeggio e il commercio ambulante al  di  fuori  delle  aree
destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 
  5. Le attivita' e gli  interventi  autorizzati  dopo  l'entrata  in
vigore del decreto istitutivo  del  2001  devono  essere  conformi  a
quanto in esso previsto. Restano salve le attivita' e gli  interventi
che risultino gia' autorizzati alla data di  entrata  in  vigore  del
detto decreto istitutivo del  2001  realizzati  entro  i  termini  di
validita' dei relativi titoli abilitativi. Allo  scadere  dei  titoli
abilitativi, le attivita' ancora in essere devono  essere  nuovamente
autorizzate  secondo  le  previsioni  e  prescrizioni  del   presente
decreto. Restano  ferme  le  previsioni,  prescrizioni  e  competenze
stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. 
  6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 14,
il direttore del Consorzio, sentito il Comitato  tecnico-scientifico,
rilascia nulla osta/autorizzazione di competenza del  Parco  per  gli
interventi e  le  attivita'  compatibili  con  le  finalita'  dettate
dall'art.  2,  nel  rispetto  della  disciplina  d'uso  prevista  dal
presente articolo.».