Art. 3 Modificazioni all'art. 3 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 All'art. 3: alla rubrica dell'art. 3 le parole « di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso del Parco»; il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Oggetto della disciplina d'uso del Parco sono il territorio di cui all'art. 1, comma 2, le aree di cui allo stesso art. 1, comma 5, e gli areali, i manufatti e gli elementi significativi in esse presenti di cui al successivo comma 6. Sono fatte salve, sempre e comunque, le previsioni, le prescrizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo n. 42/2004.»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nelle aree di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) c) e d), e con riguardo agli areali, ai manufatti e agli elementi significativi di cui all'art. 1 comma 6, sono vietati: a) i mutamenti riferiti all'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto, fatte salve le ulteriori previsioni e prescrizioni del P.P.R.; b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse all'attivita' mineraria storica; c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, a meno che non siano previste per la realizzazione delle attivita' indicate all'art. 2, comma 2. »; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel territorio del Parco sono comunque vietate le attivita' incompatibili con le finalita' istituzionali del Parco medesimo, che comportino il deturpamento dei manufatti e dei beni appartenenti al patrimonio di archeologia industriale, ivi compresi i beni immobili e mobili, puntuali e di rete, gli elementi sotterranei e le infrastrutture che li compongono.»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4. Con particolare riferimento alle aree, ai manufatti e agli elementi di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, comma 4, e ferme restando le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di perseguire le finalita' dettate dal medesimo art. 2, dall'entrata in vigore del presente decreto sono vietati: a) tutti gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie che non siano coerenti con i preesistenti caratteri di conformazione territoriale; b) gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previa autorizzazione del Parco e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo n. 42/2004; c) le demolizioni che non riguardino le superfetazioni, nonche' le demolizioni dei manufatti e degli elementi significativi riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 6; d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate; e) il campeggio e il commercio ambulante al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 5. Le attivita' e gli interventi autorizzati dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo del 2001 devono essere conformi a quanto in esso previsto. Restano salve le attivita' e gli interventi che risultino gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del detto decreto istitutivo del 2001 realizzati entro i termini di validita' dei relativi titoli abilitativi. Allo scadere dei titoli abilitativi, le attivita' ancora in essere devono essere nuovamente autorizzate secondo le previsioni e prescrizioni del presente decreto. Restano ferme le previsioni, prescrizioni e competenze stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. 6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 14, il direttore del Consorzio, sentito il Comitato tecnico-scientifico, rilascia nulla osta/autorizzazione di competenza del Parco per gli interventi e le attivita' compatibili con le finalita' dettate dall'art. 2, nel rispetto della disciplina d'uso prevista dal presente articolo.».