Art. 10 Funzioni di controllo 1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo. 2. Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni «in loco», accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per il commercio estero (ex ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze. Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni. 3. Le eventuali spese di missione, relative all'effettuazione dei controlli, sono finanziate secondo quanto previsto dalla normativa sulle suddette spese di missione.