Art. 10 
 
 
                        Funzioni di controllo 
 
  1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il  Ministero
dello  sviluppo  economico  esercita  una  funzione  di  vigilanza  e
controllo sulla gestione del Fondo rotativo. 
  2. Al fine di valutare l'efficacia  degli  investimenti  dei  fondi
pubblici,  in  ordine  alla  realizzazione   dei   singoli   progetti
approvati, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche  mediante
ispezioni  «in  loco»,  accerta  la  realizzazione  dei  programmi  e
verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il  Ministero  puo'
avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per il  commercio  estero
(ex  ICE)  e  di  altri  soggetti  istituzionali  nell'ambito   delle
rispettive competenze. Il programma annuale dei controlli  e  i  loro
esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni. 
  3. Le eventuali spese di missione, relative  all'effettuazione  dei
controlli, sono finanziate secondo quanto  previsto  dalla  normativa
sulle suddette spese di missione.