Art. 12 
 
 
Composizione   e    compiti    del    Comitato    agevolazioni    per
                l'amministrazione del fondo rotativo 
 
  1. L'organo competente ad amministrare  il  Fondo  rotativo  e'  il
Comitato  agevolazioni,  nominato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da  un
rappresentante   del   Ministero   degli   affari   esteri,   da   un
rappresentante  designato  dalle  Regioni  e  da  un   rappresentante
designato dall'Associazione bancaria italiana. 
  2. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni: 
    a) definisce i criteri, le modalita' operative e le direttive per
gli interventi nell'ambito  dei  termini,  delle  modalita'  e  delle
condizioni fissati dal presente decreto; 
    b) approva le circolari operative che disciplinano  le  modalita'
di concessione delle agevolazioni; 
    c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone  le
condizioni; 
    d)  delibera  in  ordine  alle  modifiche,  alle  revoche,   alle
rinunzie, archiviazioni e alle transazioni relative  alle  operazioni
medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie; 
    e) delibera sul programma annuale di  attivita'  ispettive  e  di
controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati; 
    f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle  norme  e  in
tempo utile per  gli  adempimenti  successivi  delle  amministrazioni
competenti, il  piano  previsionale  dei  fabbisogni  finanziari  per
l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalla  presente
delibera; 
    g) effettua il  monitoraggio  periodico  dell'effettivo  rispetto
della quota di riserva del 70 per  cento  destinata  alle  piccole  e
medie imprese. 
    h) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno,  in  ordine  alla
relazione sull'attivita' svolta, sulle operazioni accolte  e  su  una
analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo biennio; 
    i) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore
per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate  e  risultati
conseguiti; 
    l) approva annualmente la situazione delle disponibilita',  degli
impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del
31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione; 
    m) delibera, nel caso  di  insufficienti  risorse  a  valere  sul
Fondo, previa  informazione  al  Gabinetto  del  Ministro,  eventuale
sospensione temporanea dell'operativita' di uno o piu' interventi  di
cui al presente decreto, con propria circolare; 
    n) delibera su  questioni  specifiche  e  di  carattere  generale
relative   all'amministrazione   del   Fondo,    nell'ambito    delle
disposizioni del presente decreto.