Art. 12 Composizione e compiti del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo rotativo 1. L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo e' il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana. 2. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) definisce i criteri, le modalita' operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalita' e delle condizioni fissati dal presente decreto; b) approva le circolari operative che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni; c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni; d) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie, archiviazioni e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie; e) delibera sul programma annuale di attivita' ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati; f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalla presente delibera; g) effettua il monitoraggio periodico dell'effettivo rispetto della quota di riserva del 70 per cento destinata alle piccole e medie imprese. h) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attivita' svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo biennio; i) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti; l) approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione; m) delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sul Fondo, previa informazione al Gabinetto del Ministro, eventuale sospensione temporanea dell'operativita' di uno o piu' interventi di cui al presente decreto, con propria circolare; n) delibera su questioni specifiche e di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.