Art. 2 
 
 
               Risorse disponibili e risorse dedicate 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1  sono  utilizzate   le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
destinazione alle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite  dalla
normativa comunitaria, di una quota pari al 70 per cento annuo. 
  2. Vengono, altresi', utilizzate le  risorse  di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7  ottobre
2015, per  il  finanziamento  dei  programmi  e  interventi  indicati
all'art. 1, comma 2,  del  medesimo  decreto,  secondo  le  modalita'
indicate nello stesso decreto.