Art. 2 Risorse disponibili e risorse dedicate 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di una quota pari al 70 per cento annuo. 2. Vengono, altresi', utilizzate le risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, per il finanziamento dei programmi e interventi indicati all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto.