Art. 3 
 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui  al  regolamento  dell'Unione  europea  «de
minimis», le seguenti iniziative: 
    a) programmi di inserimento nei  mercati  extra  Unione  europea,
consistenti  in  programmi  aventi  caratteristiche  di  investimento
finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti  e  servizi
ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi  gia'
esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare  in
prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; 
    b)  studi  di  pre-fattibilita'  e  fattibilita'   collegati   ad
investimenti  italiani  in  Paesi  extra  Unione   europea,   nonche'
programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; 
    c)      altri      interventi      prioritari      a       favore
dell'internazionalizzazione   delle   piccole   e   medie    imprese,
consistenti in: 
      1) finanziamento agevolato  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese esportatrici per il miglioramento  e  la  salvaguardia  della
loro solidita' patrimoniale, al fine di accrescerne la competitivita'
sui mercati esteri; 
      2) finanziamento agevolato  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese per  la  realizzazione  di  iniziative  promozionali  per  la
partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati  extra  Unione  europea
(marketing e/o promozione del marchio italiano).