Art. 3 Interventi ammissibili 1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea «de minimis», le seguenti iniziative: a) programmi di inserimento nei mercati extra Unione europea, consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, consistenti in: 1) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidita' patrimoniale, al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri; 2) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra Unione europea (marketing e/o promozione del marchio italiano).