Art. 5 Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi a studi di pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea. 1. Le iniziative relative a studi di pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), devono riguardare il settore di attivita' del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non piu' di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. 2. Il finanziamento massimo concedibile e' pari a € 300.000,00 secondo le modalita' deliberate dal Comitato agevolazioni. 3. Al termine dello studio/programma, il beneficiario trasmette una dettagliata relazione finale che riporta i contenuti e i risultati delle analisi effettuate e/o dell'assistenza tecnica fornita. Con particolare riguardo agli studi di fattibilita', il beneficiario deve inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno realizzare l'investimento commerciale o produttivo.