Art. 5 
 
Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi a studi  di
  pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti  italiani
  in Paesi extra Unione europea. 
 
  1.  Le  iniziative  relative  a   studi   di   pre-fattibilita'   e
fattibilita'  collegati  ad  investimenti  italiani  in  Paesi  extra
Unione europea  di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  devono
riguardare il settore di attivita' del richiedente, che  deve  essere
lo  stesso  soggetto   che   intende   realizzare   e/o   partecipare
all'investimento.  I  programmi   di   assistenza   tecnica   debbono
riguardare investimenti effettuati non piu' di sei mesi  prima  della
data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. 
  2. Il finanziamento massimo concedibile  e'  pari  a  €  300.000,00
secondo le modalita' deliberate dal Comitato agevolazioni. 
  3. Al termine dello studio/programma, il beneficiario trasmette una
dettagliata relazione finale che riporta i contenuti  e  i  risultati
delle analisi effettuate e/o  dell'assistenza  tecnica  fornita.  Con
particolare riguardo agli studi di fattibilita', il beneficiario deve
inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno  realizzare
l'investimento commerciale o produttivo.