Art. 6 
 
Modalita' comuni ai programmi di inserimento nei mercati extra U.E. e
  agli  studi  di  pre-fattibilita'  e  fattibilita'   collegati   ad
  investimenti italiani in Paesi extra Unione europea 
 
  1. Con riguardo ai  programmi  di  inserimento  sui  mercati  extra
Unione europea, ed agli studi  di  pre-fattibilita'  e  fattibilita',
nonche' ai programmi di assistenza tecnica collegati ad  investimenti
in  paesi  extra  Unione europea  di  cui  agli  articoli  4   e   5,
l'intervento e' concesso in forma  di  finanziamento  agevolato,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea
«de minimis». 
  2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte  le  imprese
italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o  aggregata.
Nel caso di imprese aggregate, la  richiesta  e'  effettuata  da  una
societa' capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner». 
  3. Le modalita' di presentazione della  domanda  di  intervento,  i
criteri di ammissibilita', e  gli  aspetti  operativi  connessi  alla
gestione degli interventi di cui agli articoli 4 e  5,  compresi  gli
aspetti relativi alle  erogazioni  del  finanziamento  agevolato,  al
rimborso ed alle cause di revoca, sono  stabiliti  con  delibere  del
Comitato agevolazioni. 
  4. L'intervento puo' coprire fino al  100  per  cento  dell'importo
delle  spese  preventivate  e  ritenute  ammissibili   dal   Comitato
agevolazioni. 
  5.  Sono  ammissibili  all'intervento  le   spese   sostenute   dal
richiedente nel periodo di realizzazione del  programma  che  decorre
dalla data di presentazione della domanda di intervento. 
  6. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10  per  cento
del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente  alla
data della delibera di  concessione  del  Comitato  agevolazioni;  il
tasso d'interesse del finanziamento non  puo'  essere  in  ogni  caso
inferiore allo 0 percento. 
  7. Con riferimento alle garanzie,  il  Comitato  agevolazioni  puo'
accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo
dell'80% del finanziamento per le  piccole  e  medie  imprese  e  per
imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi imprese con
un numero di dipendenti compreso  tra  250  e  3000,  sulla  base  di
criteri  prefissati,  collegati  alla  consistenza   patrimoniale   e
finanziaria e  della  capacita'  di  rimborso  del  finanziamento.  I
suddetti  criteri,  deliberati  dal  Comitato  agevolazioni,  possono
prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese. 
  8.  Le  delibere  del  Comitato  Agevolazioni  con  le  quali  sono
stabiliti modalita', criteri ed aspetti  operativi,  sono  pubblicate
nel sito web istituzionale del  Ministero  dello  sviluppo  economico
(www.mise.gov.it) ed il relativo avviso e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.