Art. 7 
 
Termini, modalita' e condizioni  degli  interventi  di  finanziamento
  agevolato a favore delle piccole e medie imprese  esportatrici  per
  migliorare la solidita' patrimoniale 
 
  1. L'intervento a favore delle piccole e medie imprese esportatrici
per  il  miglioramento  e  la  salvaguardia  della   loro   solidita'
patrimoniale al fine di accrescerne  la  competitivita'  sui  mercati
esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 1, viene  concesso
in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle  disposizioni
di cui al regolamento dell'Unione europea «de minimis». 
  2. L'intervento e' volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la
solidita' patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici per
accrescere la loro capacita' di competere sui mercati esteri. 
  3. I beneficiari dell'intervento sono le piccole  e  medie  imprese
esportatrici costituite in forma di societa' di capitali, aventi sede
legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi
precedenti a quello di  presentazione  della  domanda,  un  fatturato
estero la cui media sia pari ad almeno il 35 per cento del  fatturato
aziendale totale. 
  4. Ai fini dell'intervento, e' individuato un livello di  solidita'
patrimoniale delle piccole e  medie  imprese  interessate  -  livello
soglia - ritenuto adeguato. Tale livello e' ricavato  dall'indice  di
copertura  delle  immobilizzazioni,  costituito  dal   rapporto   tra
patrimonio netto e attivita' immobilizzate nette, ed e' posto  uguale
a 0,65 per  le  imprese  industriali/manifatturiere  e  1,00  per  le
imprese commerciali/di servizi. Non sono ammissibili al finanziamento
domande di piccole e medie  imprese  che  presentino  un  livello  di
solidita' patrimoniale - livello di ingresso - superiore  a  2,00  se
industriali/manifatturiere  e  superiore  a  4,00  se  commerciali/di
servizi. Il Comitato agevolazioni puo' proporre  eventuali  modifiche
dei parametri previsti al presente comma ed al precedente comma 3. 
  5. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta
inferiore  al  livello  soglia   previsto   per   la   categoria   di
appartenenza, l'obiettivo dell'intervento e' quello di raggiungerlo o
superarlo. 
  6. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta
uguale o superiore al livello soglia previsto  per  la  categoria  di
appartenenza, l'obiettivo dell'intervento e' quello  di  mantenere  o
superare il livello di ingresso. 
  7. Nel calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni  per
l'accesso alla seconda fase  di  cui  al  successivo  art.  8,  nelle
immobilizzazioni  nette  non  verranno  considerati  gli  immobilizzi
relativi   a   nuovi   investimenti   effettuati   nel   periodo   di
preammortamento. 
  8. E' richiesta la fideiussione bancaria, o equivalente,  nei  casi
in cui il livello di ingresso, in virtu' del quale e' stata approvata
dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento,  e'  inferiore
al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza. 
  9. In caso di livello di ingresso uguale  o  superiore  al  livello
soglia  previsto  per  la  categoria  di  appartenenza,  il  Comitato
agevolazioni puo' valutare,  sulla  base  di  criteri  connessi  alla
consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, una eventuale
richiesta di garanzia e la relativa misura. 
  10. Il finanziamento e' concesso nel limite del 25  per  cento  del
patrimonio netto  dell'impresa  richiedente,  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
Regolamento dell'Unione europea «de minimis».  Il  finanziamento  non
puo' comunque superare l'importo di € 400.000,00. 
  11. Il Comitato agevolazioni determina la misura del  finanziamento
sulla  base  della  consistenza  patrimoniale   e   finanziaria   del
richiedente, secondo i criteri prestabiliti con delibere del Comitato
agevolazioni stesso, da pubblicarsi nel sito  web  istituzionale  del
Ministero dello sviluppo  economico  (www.mise.gov.it);  il  relativo
avviso  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.