Art. 7 Termini, modalita' e condizioni degli interventi di finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per migliorare la solidita' patrimoniale 1. L'intervento a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidita' patrimoniale al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 1, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea «de minimis». 2. L'intervento e' volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidita' patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici per accrescere la loro capacita' di competere sui mercati esteri. 3. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese esportatrici costituite in forma di societa' di capitali, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 35 per cento del fatturato aziendale totale. 4. Ai fini dell'intervento, e' individuato un livello di solidita' patrimoniale delle piccole e medie imprese interessate - livello soglia - ritenuto adeguato. Tale livello e' ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni, costituito dal rapporto tra patrimonio netto e attivita' immobilizzate nette, ed e' posto uguale a 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Non sono ammissibili al finanziamento domande di piccole e medie imprese che presentino un livello di solidita' patrimoniale - livello di ingresso - superiore a 2,00 se industriali/manifatturiere e superiore a 4,00 se commerciali/di servizi. Il Comitato agevolazioni puo' proporre eventuali modifiche dei parametri previsti al presente comma ed al precedente comma 3. 5. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, l'obiettivo dell'intervento e' quello di raggiungerlo o superarlo. 6. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, l'obiettivo dell'intervento e' quello di mantenere o superare il livello di ingresso. 7. Nel calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni per l'accesso alla seconda fase di cui al successivo art. 8, nelle immobilizzazioni nette non verranno considerati gli immobilizzi relativi a nuovi investimenti effettuati nel periodo di preammortamento. 8. E' richiesta la fideiussione bancaria, o equivalente, nei casi in cui il livello di ingresso, in virtu' del quale e' stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, e' inferiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza. 9. In caso di livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, il Comitato agevolazioni puo' valutare, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, una eventuale richiesta di garanzia e la relativa misura. 10. Il finanziamento e' concesso nel limite del 25 per cento del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione europea «de minimis». Il finanziamento non puo' comunque superare l'importo di € 400.000,00. 11. Il Comitato agevolazioni determina la misura del finanziamento sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, secondo i criteri prestabiliti con delibere del Comitato agevolazioni stesso, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.