Art. 8 Fasi dell'intervento di patrimonializzazione 1. L'intervento di cui all'art. 7 e' previsto in due fasi: a) prima fase: la prima fase dell'intervento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o del secondo esercizio intero dell'impresa successivo alla suddetta data, su richiesta dell'impresa stessa. Il finanziamento e' erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa europea vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento medesimo; b) seconda fase: b1) le imprese che al termine della prima fase non raggiungono il livello soglia previsto per la loro categoria di appartenenza o che, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione del livello di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo massimo di 5 anni al tasso di riferimento. In tal caso e' necessaria la proroga della fideiussione eventualmente acquisita o l'acquisizione di idonea fideiussione per l'intera durata del finanziamento; b2) le imprese che al termine della prima fase dell'intervento raggiungono il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo massimo di cinque anni al tasso agevolato pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea; il tasso d'interesse del finanziamento non puo' essere in ogni caso inferiore allo 0 percento. In tal caso e' previsto lo svincolo della fideiussione eventualmente acquisita. 2. Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita', gli aspetti operativi connessi alla gestione dell'intervento, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, al rimborso ed alle cause di revoca, sono stabilite con delibere del Comitato agevolazioni da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.