Art. 9 
 
 
Termini, modalita' e condizioni degli  interventi  di  marketing  e/o
                   promozione del marchio italiano 
 
  1. L'intervento di finanziamento agevolato a favore delle piccole e
medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per  la
partecipazione a fiere e/o mostre nei mercati extra  Unione  europea,
di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2, viene concesso in forma
di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento dell'Unione europea «de minimis». 
  2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le piccole e
medie imprese aventi  sede  legale  in  Italia  in  forma  singola  o
aggregata. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta e'  effettuata
da una societa' capofila,  corredata  del  mandato  sottoscritto  dai
«partner». 
  3. Ogni singola domanda potra' riguardare  al  massimo  tre  Paesi.
L'intervento puo' essere  concesso  per  la  partecipazione  a  fiere
diverse e puo' coprire fino al 100 per cento delle spese  ammissibili
elencate nel modulo di domanda approvato dal Comitato agevolazioni. 
  4.  Sono  ammissibili  all'intervento  le   spese   sostenute   dal
richiedente nel periodo di realizzazione del  programma  che  decorre
dalla data di presentazione della domanda di intervento. 
  5. Il finanziamento e' concesso  nel  limite  di  una  percentuale,
deliberata  dal  Comitato  agevolazioni,  del   valore   dei   ricavi
risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato  prima  dell'esame  della
domanda di finanziamento da parte del Comitato  stesso.  Il  Comitato
agevolazioni delibera altresi' l'eventuale quota di finanziamento  da
garantire  in  base  al  margine  operativo  lordo   registrato   dal
richiedente  nello  stesso  esercizio.  Il  finanziamento  non   puo'
comunque superare l'importo di € 100.000,00. 
  6. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10  per  cento
del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente  alla
data della delibera di  concessione  del  Comitato  agevolazioni;  il
tasso d'interesse del finanziamento non  puo'  essere  in  ogni  caso
inferiore allo 0 percento. 
  7. Le modalita' di presentazione della  domanda  di  intervento,  i
criteri  di  ammissibilita',  gli  aspetti  operativi  connessi  alla
gestione   dell'intervento,    compresi    gli    aspetti    relativi
all'erogazione del finanziamento agevolato, al rimborso ed alle cause
di revoca, sono stabilite con delibere del Comitato agevolazioni,  da
pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero  dello  sviluppo
economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.