(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                          NOTA METODOLOGICA 
 
   PROPOSTA UPI RIPARTO RISORSE EX ART. 7 BIS, COMMA 2, DL 113/16 
 
    La proposta di riparto che UPI presenta  in  sede  di  Conferenza
Stato Citta', garantisce la ripartizione delle somme previste ad ogni
singola Provincia delle Regioni a statuto ordinario,  attraverso  due
step: 
    Step 1 - 
    Riparto a livello regionale delle somme  assegnate  dal  comma  2
sulla base dei seguenti criteri: 
    80 % sulla base della rete viaria come indicata nei CCC 2014 
    10% sulla base della popolazione secondo censimento Istat 2011 
    10% sulla base dei kmq dei comuni considerati  montani  ai  sensi
dei dati ISTAT 2013 
    Con conseguente  assegnazione  ad  ogni  Unione  Regionale  delle
Province di un plafond da distribuire, tenendo ferma  una  quota  del
10% del suddetto plafond regionale da ripartire in parti  eguali  per
ogni provincia delle regioni destinatarie del plafond. 
    Step 2 - 
    Ogni  Unione  Regionale  ha  provveduto  poi  al  riparto   della
rimanente somma a disposizione secondo i criteri indicati nello  step
1 (nel caso di Liguria, Emilia Romagna, Campania e  Calabria)  ovvero
secondo  criteri  solidaristici  legati  a  specifiche   e   precipue
necessita', con accordo formale. 
    Tale proposta, che risponde  all'esigenza  di  garantire  risorse
adeguate e coerenti con le diverse realta' territoriali, e che  tiene
altresi' conto delle particolari condizioni di debolezza  finanziaria
in cui versano alcuni enti in diverse regioni, consente la  copertura
di alcuni interventi di messa in sicurezza della rete  viaria  (circa
92  mila  km  per  le  76  Province  qui  considerate)  assolutamente
imprescindibili. 
 
            ADDENDUM NOTA METODOLOGICA - SPECIFICA STEP 2 
 
    Il riparto a livello regionale dei plafond  residui,  esclusa  la
quota fissa come sopra  descritta  e'  avvenuto  secondo  i  seguenti
criteri: 
    UMBRIA: criterio generale in base alla  popolazione  (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    MOLISE: criterio generale in base alla  popolazione  (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    PUGLIA: criterio generale in base alla  popolazione  (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    LIGURIA: criterio generale in base alla popolazione  (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    EMILIA ROMAGNA: criterio generale in base alla popolazione (10%),
rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    CAMPANIA: criterio generale in base alla popolazione (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    CALABRIA : criterio generale in base alla popolazione (10%), rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%) 
    PIEMONTE: ulteriore ripartizione del 10% in base ai kmq  montani,
sulla successiva quota residua ulteriore ripartizione del 10% in base
alla popolazione, la rimanente parte  assegnata  alle  Province  con:
meno di 500 mila abitanti, rete viaria compresa tra 500 e 2200 km  ed
una estesa di comuni montani oltre i 1000 kmq. Quest'ultimo  criterio
e' derogato se l'ente e' in  predissesto.  Tale  riparto  avviene  in
proporzione alla rispettiva popolazione. 
    LOMBARDIA: criterio che assegna il 50% in base alla  popolazione,
il 40% in base ai km di rete viaria e la restante parte  in  base  ai
kmq dei comuni montani. 
    BASILICATA: il criterio utilizzato e' quello dei kmq  dei  comuni
montani. 
    VENETO: il criterio utilizzato e' stato quello  di  assegnare  il
44%  alla  Provincia  montana  di  Belluno,  in  base  alla  relativa
specificita', e  la  restante  parte  ripartita  tra  le  restanti  5
province. 
    MARCHE: Il plafond residuo e' stato suddiviso in parti uguali tra
le province che hanno una  rete  viaria  fino  a  1420  km  (criterio
derogato  per  province  in  predissesto);  tale  importo  e'   stato
maggiorato del  10%  per  le  province  fino  a  210  mila  abitanti,
maggiorato del 38% per quelle fino a 370 mila abitanti e ridotto  del
20% per le province con una estesa  di  comuni  montani  inferiore  a
600kmq. 
    ABRUZZO: alla Provincia di L'aquila e' stata assegnata una  quota
pari a quella fissata nello  step  1,  la  restante  quota  e'  stata
suddivisa in parti uguali alle rispettive province, tenendo conto che
la Provincia di L'Aquila e' unico ente in  Italia  a  non  subire  le
riduzioni ex decreto legge n. 95/12 
    LAZIO: criterio generale in base  alla  popolazione  (10%),  rete
viaria (80), kmq di comuni montani (10%), con  riduzione  lineare  di
200 mila euro per ogni provincia a favore della Provincia di Rieti in
virtu' del sisma del 24 agosto 2016. 
    TOSCANA: ripartizione di una quota fissa di  450  mila  euro  per
tutte le Province che  hanno  almeno  100  km  di  rete  viaria,  con
riduzione del 30% di tale quota per quelle con rete viaria inferiore.
La restante parte del plafond e' stata ripartita tra le Province  con
le seguenti caratteristiche: popolazione non  inferiore  a  260  mila
abitanti, rete viaria compresa tra i 400 e i 1600 km,  e  almeno  300
kmq di comuni montani, con il criterio della popolazione.