Art. 2 
 
  Entro il termine perentorio di 30  giorni  dalla  pubblicazione,  i
creditori e gli altri interessati, possono  presentare  all'autorita'
di vigilanza formale  e  motivata  domanda  intesa  a  consentire  la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso  il  suddetto  termine  si
procede alla cancellazione dal  registro  delle  imprese  secondo  il
procedimento di cui  all'art.  2545-octiesdecies,  terzo  comma,  del
codice civile. 
    Roma, 7 ottobre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Moleti