Art. 2 
 
                 Soggetti beneficiari del contributo 
 
  1. E' riconosciuto un  contributo  di  5.000  euro  a  coloro  che,
nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia,
anche  in  locazione  finanziaria,  un  autocaravan  nuovo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni
inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive,
in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni
«euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione. 
  2. La fruizione del predetto contributo avviene  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della  Commissione   europea   del   18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  3. All'erogazione del contributo, di cui al comma  1,  si  provvede
nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art.  1,  comma  85,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.