Art. 3 Condizioni di accesso al contributo 1. Il contributo e' concesso a condizione che: a) che gli autocaravan siano stati acquistati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2017; b) nell'atto di acquisto e' chiaramente indicato il contributo statale, di cui all'art. 2; c) il veicolo acquistato non e' stato gia' immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero; d)) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo deve essere consegnato al venditore un autocaravan che risulti gia' immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che sia appartenente ad una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro 1» o «euro 2»; e) il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; f) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione. 2. Il contributo e' anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte.