Art. 10 1. Il paragrafo 4) dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al precedente paragrafo 3), adottata dagli organismi di controllo, deve essere inviata all'Autorita' competente nelle modalita' stabilite all'art. 1 del decreto direttoriale n. 26324 del 16 dicembre 2013.». 2. Il paragrafo 6) dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto riportato nel decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e fatte salve le disposizioni relative alle linee guida per la tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale, i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001 e 7 luglio 2005 sono abrogati.».