Art. 10 
 
  1. Il paragrafo 4) dell'art. 12 del decreto ministeriale  n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «La documentazione di cui  al  precedente  paragrafo  3),  adottata
dagli organismi  di  controllo,  deve  essere  inviata  all'Autorita'
competente  nelle  modalita'  stabilite  all'art.   1   del   decreto
direttoriale n. 26324 del 16 dicembre 2013.». 
  2. Il paragrafo 6) dell'art. 12 del decreto ministeriale  n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Fatto salvo quanto riportato nel decreto ministeriale n. 2049  del
1° febbraio 2012 e fatte salve le disposizioni  relative  alle  linee
guida  per  la  tracciabilita'  e  rintracciabilita'  degli  alimenti
biologici di origine animale, i decreti ministeriali 4  agosto  2000,
29 marzo 2001 e 7 luglio 2005 sono abrogati.».