Art. 3 
 
  Il secondo trattino del  paragrafo  1,  comma  2  dell'art.  3  del
decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito  dal
seguente: 
  «- Il riso puo' succedere a se stesso per un massimo di  tre  cicli
seguiti  almeno  da  due  cicli  di  colture  principali  di   specie
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.». 
  All'art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27  novembre  2009
e' inserito il seguente paragrafo: 
  «Ulteriori,  specifiche,  deroghe  possono  essere  adottate  dalle
amministrazioni  regionali,  previo  parere   di   conformita'   alla
regolamentazione  europea  rilasciato  dal  MIPAAF,  per  gli  ambiti
territoriali soggetti ad ordinari vincoli  pedoclimatici,  supportati
da adeguata documentazione scientifica.».