Art. 3 Il secondo trattino del paragrafo 1, comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «- Il riso puo' succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.». All'art. 3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' inserito il seguente paragrafo: «Ulteriori, specifiche, deroghe possono essere adottate dalle amministrazioni regionali, previo parere di conformita' alla regolamentazione europea rilasciato dal MIPAAF, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, supportati da adeguata documentazione scientifica.».