Art. 4 
 
  1. Il paragrafo 2.1) dell'art. 4 del decreto ministeriale n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Nel caso in cui non risultino  disponibili  animali  biologici  in
numero sufficiente possono essere introdotti  animali  non  biologici
nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da  2  a
5) e all'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008. 
  L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilita'  degli
animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo  1  del  reg.  (CE)  n.
889/2008, tiene a  disposizione  delle  Autorita'  competenti  e  del
proprio  organismo  di  controllo   la   documentazione   comprovante
l'indisponibilita'   sul   mercato   di   animali   biologici.   Tale
documentazione e'  costituita  da  un  minimo  di  due  richieste  di
acquisto ad  altrettanti  fornitori  di  animali  biologici  e  dalle
relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine  di
5 giorni dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta,  equivale  a
risposta negativa.». 
  2. Il paragrafo 6) dell'art. 4 del decreto  ministeriale  n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Le pratiche di cui al paragrafo  1,  art.  18  del  reg.  (CE)  n.
889/2008, inclusa  la  cauterizzazione  dell'abbozzo  corneale,  sono
consentite  a  seguito  del   parere   di   un   medico   veterinario
dell'Autorita' sanitaria competente  per  territorio.  Tali  pratiche
devono comunque essere effettuate in conformita'  a  quanto  previsto
dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al  decreto
legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e  dalla  normativa  vigente  in
materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo  a  cui
l'operatore e' assoggettato, preventivamente informato  dallo  stesso
operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.» 
  3. All'art. 4 del decreto ministeriale n.  18354  del  27  novembre
2009 dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente paragrafo 12: 
  «L'autorizzazione prevista dal reg.  (CE)  889/2008,  allegato  VI,
punto 3, lettera a) (vitamine), terzo trattino delle  "Descrizioni  e
condizioni per l'uso" avente ad oggetto la possibilita'  di  utilizzo
per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine  A,  D  ed  E
ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine  derivanti
da prodotti agricoli, e' attribuita alle regioni e province  autonome
territorialmente competenti.».