Art. 4 1. Il paragrafo 2.1) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilita' degli animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 del reg. (CE) n. 889/2008, tiene a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilita' sul mercato di animali biologici. Tale documentazione e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.». 2. Il paragrafo 6) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del reg. (CE) n. 889/2008, inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale, sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'Autorita' sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate in conformita' a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore e' assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.» 3. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente paragrafo 12: «L'autorizzazione prevista dal reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), terzo trattino delle "Descrizioni e condizioni per l'uso" avente ad oggetto la possibilita' di utilizzo per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, e' attribuita alle regioni e province autonome territorialmente competenti.».