Art. 6 1. Il paragrafo 1) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende", intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali.». 2. Il comma 2 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di cui all'art. 42 b) del reg. (CE) 889/2008, per l'introduzione nelle unita' di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle regioni e provincie autonome secondo la procedura descritta nell'allegato 4, punto 2 del presente decreto. L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle tiene a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio organismo di controllo copia della "Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg. (CE) n. 889/2008", di cui al facsimile A dell'allegato 4 del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorita' competente come previsto dall'allegato 4 paragrafo 1.1. Tale operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del reg. (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b) del reg. (CE) n. 889/2008.» 3. Il facsimile A dell'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 2 del presente decreto. 4. Il comma 3 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 paragrafo 1.1 del presente decreto.». 5. Il paragrafo 4.1) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Al fine di verificare la mancata disponibilita' di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a), art. 44 del reg. (CE) 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilita'. La documentazione comprovante l'indisponibilita' e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.».