Art. 6 
 
  1. Il paragrafo 1) dell'art. 7 del decreto  ministeriale  n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39  del
reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende",  intese  come  aziende
con una consistenza totale di 50 animali.». 
  2. Il comma 2 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale
n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «L'autorizzazione di cui all'art. 42 b) del reg. (CE) 889/2008, per
l'introduzione nelle unita' di produzione biologiche di  pollastrelle
allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni  3  e  4
del reg. (CE) 889/2008, viene  concessa  dalle  regioni  e  provincie
autonome secondo la procedura descritta nell'allegato 4, punto 2  del
presente decreto. L'operatore biologico che introduce  nella  propria
azienda  tali  pollastrelle  tiene  a  disposizione  delle  Autorita'
competenti  e  del  proprio  organismo  di  controllo   copia   della
"Comunicazione inizio ciclo di allevamento di  pollastrelle  allevate
con metodi non biologici nel rispetto delle  pertinenti  disposizioni
del capo 2, sezioni 3 e 4 del reg.  (CE)  n.  889/2008",  di  cui  al
facsimile A dell'allegato 4 del presente decreto, che il fornitore di
pollastrelle  ha  inviato  all'Autorita'  competente  come   previsto
dall'allegato  4  paragrafo  1.1.  Tale  operatore   deve,   inoltre,
attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del reg.  (CE)  n.  889/2008
relativamente al periodo di  conversione  di  sei  settimane  per  le
pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 b)  del
reg. (CE) n. 889/2008.» 
  3. Il facsimile A dell'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 2 del
presente decreto. 
  4. Il comma 3 del paragrafo 3) dell'art. 7 del decreto ministeriale
n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle
disposizioni  sopra  indicate,  deve  analogamente   attenersi   alla
procedura  descritta  nell'allegato  4  paragrafo  1.1  del  presente
decreto.». 
  5. Il paragrafo 4.1) dell'art. 7 del decreto ministeriale n.  18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Al fine di verificare la mancata  disponibilita'  di  cera  grezza
biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera  biologica  di  cui  alla
lettera a), art. 44 del reg. (CE) 889/2008, l'operatore deve tenere a
disposizione delle Autorita' competenti e del  proprio  Organismo  di
controllo idonee prove atte a dimostrare  tale  indisponibilita'.  La
documentazione comprovante l'indisponibilita'  e'  costituita  da  un
minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di  cera
grezza biologica e  dalle  relative  risposte  negative.  La  mancata
risposta, entro il termine di 5  giorni  dalla  data  di  ricevimento
dalla richiesta, equivale a risposta negativa.».