Art. 8 
 
  1. Il paragrafo 1.1) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione dell'elenco
di cui all'art. 27, paragrafo 14, del reg. (CE)  n.  834/2007,  viene
assolto nelle modalita' stabilite  dall'art.  6  paragrafo  1.a)  del
decreto n. 271 del 12 marzo 2015. 
  L'obbligo degli organismi  di  controllo  di  trasmissione  annuale
delle informazioni di cui all'allegato 8 del presente  decreto  viene
assolto nelle modalita' stabilite  dall'art.  6  paragrafo  1.b)  del
decreto n.  271  del  12  marzo  2015,  sempreche'  siano  intercorse
variazioni rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente.». 
  2. Il paragrafo 1.2) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354
del 27 novembre 2009 e' abrogato. 
  3. Il paragrafo 1.3) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354
del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Gli organismi di controllo  trasmettono  le  informazioni  di  cui
all'allegato 9 del presente decreto, sostituito dall'allegato VII del
decreto  ministeriale  n.  2049/2012,   nelle   modalita'   stabilite
dall'art. 6 paragrafo 1.c) del decreto direttoriale  n.  271  del  12
marzo 2015 nonche' la relazione di  sintesi,  prevista  dall'art.  27
paragrafo 14 del reg (CE) 834/2007, alle Autorita' competenti.». 
  4. Il paragrafo 1.4) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354
del 27 novembre 2009 e' abrogato. 
  5. Il paragrafo 1.5) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354
del 27 novembre 2009 e' abrogato.