Art. 8 1. Il paragrafo 1.1) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del reg. (CE) n. 834/2007, viene assolto nelle modalita' stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.a) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015. L'obbligo degli organismi di controllo di trasmissione annuale delle informazioni di cui all'allegato 8 del presente decreto viene assolto nelle modalita' stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.b) del decreto n. 271 del 12 marzo 2015, sempreche' siano intercorse variazioni rispetto a quanto comunicato nell'anno precedente.». 2. Il paragrafo 1.2) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' abrogato. 3. Il paragrafo 1.3) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' sostituito dal seguente: «Gli organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 9 del presente decreto, sostituito dall'allegato VII del decreto ministeriale n. 2049/2012, nelle modalita' stabilite dall'art. 6 paragrafo 1.c) del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015 nonche' la relazione di sintesi, prevista dall'art. 27 paragrafo 14 del reg (CE) 834/2007, alle Autorita' competenti.». 4. Il paragrafo 1.4) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' abrogato. 5. Il paragrafo 1.5) dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 e' abrogato.