(Allegato 1 bis)
                                                       Allegato 1-bis 
 
          Parametri minimi per la Certificazione biologica 
              nell'attivita' di ristorazione collettiva 
 
    Le norme o  disciplinari  privati,  individuati  all'art.  2  del
presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi: 
    conformita' alle regole di preparazione degli  alimenti  previste
dal reg. (CE) 834/2007 e dal  reg.  (CE)  889/2008  (es.  separazione
spazio-temporale tra biologico e non  biologico,  utilizzo  dei  soli
additivi autorizzati nel biologico, ecc.); 
    piatto  biologico:  pietanza  composta  da  almeno  il   95%   di
ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi  sale  ed
acqua); 
    piatto con ingredienti biologici: pietanza composta da almeno  un
ingrediente biologico di origine agricola; 
    divieto di utilizzo dello  stesso  ingrediente  biologico  e  non
biologico da parte di un'unita' produttiva,  fatte  salve  le  unita'
produttive dotate di sistema di contabilita'  a  livello  di  singolo
piatto (registro di carico/scarico). 
    I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi
di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva
di utilizzo, da  parte  dell'esercizio,  di  ingredienti  di  origine
agricola biologica (calcolata come incidenza sul valore totale  degli
acquisti di ingredienti di origine agricola).