Art. 3 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1.  Per  accedere  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  la   madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il  31
dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni di cui all'art.  1
intende accedere  e  per  quante  mensilita'  intende  usufruire  del
beneficio  in  alternativa  al  congedo  parentale,  con  conseguente
riduzione dello stesso. La  scelta  del  beneficio  non  puo'  essere
variata, salvo  la  presentazione  di  una  nuova  domanda  entro  il
predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. 
  2. Il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7,
comma 1, del presente  decreto,  secondo  l'ordine  di  presentazione
delle domande. 
  3. In relazione all'andamento delle domande ed alle  disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate  o  presuntivamente  presentabili  per  l'anno  in
corso, con successivo  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza
(ISEE) dell'anno di riferimento per  accedere  al  beneficio  di  cui
all'art.  1  ovvero,  anche  in   via   concomitante,   puo'   essere
rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1.  In
ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto
il  limite  di  spesa  di  cui  all'art.  7,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
  4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda  tramite
i  canali  telematici  dell'INPS,  la  lavoratrice   deve   procedere
all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite  i
medesimi canali  telematici.  La  mancata  acquisizione  del  voucher
telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al
beneficio.