Art. 3 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
  1. Il corso di addestramento teorico pratico  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera b), ha una durata non inferiore alle 24 ore. 
  2. Al corso di addestramento possono essere  ammessi  candidati  in
numero non superiore a  20  e,  comunque,  non  superiore  al  numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale  scopo
autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e   delle   attrezzature
disponibili. 
  3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 12 ore,  i
candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati
almeno da un istruttore per gruppo. 
  4. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  4,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire. 
  6. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C  del
presente decreto.