Art. 4 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
 
  1. Al completamento del corso ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
ufficale  ovvero  da   un   sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di  porto  e  da  due  membri
costituiti dal direttore del corso e  da  un  istruttore  che  svolge
anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica,
nello  svolgimento  delle  operazioni  di  preparazione  all'imbarco,
ammaino, conduzione, recupero infortunato dall'acqua e  trasferimento
in un posto sicuro, recupero del battello di emergenza veloce. Per la
prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato  un  punto  e  la
prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo  di  21
(21/30). Per la prova  pratica,  il  giudizio  di  valutazione  sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato  D  e  si
intende superata se si raggiunge il  giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6). Per accedere alla prova pratica il candidato
deve aver superato la prova scritta. L'esame e' superato se  entrambe
le prove avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.