IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/2, paragrafo 1,  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a
6 e la tabella A-VI/2-1 del codice  STCW,  relative  alle  conoscenze
minime necessarie  al  conseguimento  del  certificato  di  marittimo
abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio  diversi  dai  battelli  di
emergenza veloci; 
  Vista la regola 1/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola 1/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, relativo all'approvazione  del  regolamento  della  sicurezza
della  navigazione  e  della  vita  umana  in   mare   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  21  gennaio  2008  relativo  alla
«Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la  certificazione
di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le
«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di
base»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata regola VI/2-1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e
la corrispondente sezione VI/2 paragrafi  da  1  a  6  e  la  tabella
A-VI/2-1 del codice STCW; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 0027629 del 13 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'addestramento  teorico-pratico
che  il  personale  marittimo  deve  effettuare   per   ottenere   la
certificazione di marittimo abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio
diversi dai battelli di emergenza veloci, in conformita' alla  regola
VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione STCW' 78  nella  sua
versione aggiornata e alla corrispondente sezione  A-VI/2,  paragrafi
da 1 a 6 e alla tabella A-VI/2-1 del codice STCW. 
  2. Ai fini del  presente  decreto,  per  mezzi  di  salvataggio  si
intendono i mezzi collettivi di salvataggio  (survival  craft)  ed  i
battelli di emergenza (rescue boats) cosi' come definiti nella Regola
3 del capitolo III della Convenzione SOLAS citata in premessa. 
  3. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  personale  marittimo  si
intende: 
    a) personale iscritto nelle matricole della gente di mare; 
    b) personale privo di libretto di navigazione impiegato  a  bordo
delle navi (appalti ex art. 17, legge n. 856/1986).