Allegato 1 18.10.2016 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2016 relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Bürgstadter Berg (DOP)] (2016/C 384/04) La Commissione Europea, Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1NOTA GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.FINE), in particolare l'art. 97, paragrafo 3, Considerando quanto segue: 1) La Germania ha presentato domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell'art. 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Germania e' stata esaminata dalla Commissione. 2) Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all'art. 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate. 3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l'esame della domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg», Decide: Articolo unico Il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione. Conformemente all'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016 Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione