(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
18.10.2016 
 
              DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 
                         del 14 ottobre 2016 
 
 
relativa alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea del documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1,  lettera
d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e del riferimento alla pubblicazione  del  disciplinare  di
  produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo 
 
 
                      [Bürgstadter Berg (DOP)] 
                           (2016/C 384/04) 
 
    La Commissione Europea, 
    Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
    Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio(1NOTA  GU  L  347  del  20.12.2013,  pag.   671.FINE),   in
particolare l'art. 97, paragrafo 3, 
    Considerando quanto segue: 
      1) La  Germania  ha  presentato  domanda  di  protezione  della
denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  relative  alla   protezione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel  settore
vitivinicolo.  A  norma  dell'art.  97,  paragrafo  2,  del  suddetto
regolamento, la domanda presentata dalla Germania e' stata  esaminata
dalla Commissione. 
      2) Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all'art.
97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento  (UE)
n. 1308/2013 sono rispettate. 
      3) Per  consentire  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di
opposizione a norma dell'art. 98 del regolamento (UE)  n.  1308/2013,
la  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione   europea   dovrebbe   pertanto
pubblicare il documento  unico  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera  d),  del  suddetto  regolamento  e   il   riferimento   alla
pubblicazione del disciplinare di  produzione  effettuata  nel  corso
della procedura nazionale preliminare per l'esame  della  domanda  di
protezione della denominazione «Bürgstadter Berg», 
 
                               Decide: 
 
 
                           Articolo unico 
 
    Il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1,  lettera  d),
del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione
del disciplinare di  produzione  per  la  denominazione  «Bürgstadter
Berg» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione. 
    Conformemente all'art. 98 del regolamento (UE) n.  1308/2013,  la
pubblicazione della  presente  decisione  conferisce  il  diritto  di
opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del
presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione. 
      Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016 
 
                         Per la Commissione 
                             Phil HOGAN 
                      Membro della Commissione