Art. 3 
 
 
                         Limiti del compenso 
 
  1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2  non  possono  eccedere  €
4.103,40. 
  2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono  aumentati  del
20  per  cento  per  i  presidenti  nonche'  ridotti   della   stessa
percentuale per i segretari delle commissioni stesse.