Art. 2 Posti e profili disponibili 1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all'art. 1 sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III. 2. La fascia economica di ingresso e' quella iniziale, prevista nell'ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, cosi' come determinata dai Contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti. 3. In relazione alle vacanze della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria alla data di pubblicazione del presente decreto e in considerazione dell'attuazione delle procedure di passaggio dall'Area funzionale II all'Area funzionale III, avviate ai sensi dell'art. 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nelle procedure di cui all'art. 1 e' data prevalenza alla copertura di posti in Area funzionale II rispetto a quella in Area funzionale III.