Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro 1. I candidati reclutati con le procedure di cui all'art. 3 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.