Art. 3 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' dei Comuni 1. Al fine di garantire l'effettivo coordinamento della partecipazione dei comuni italiani alle attivita' volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e' riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all'indennita' di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci, per il personale direttamente impiegato sui territori colpiti dai predetti eventi sismici nonche' presso la Dicomac ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d'emergenza. 2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall'art. 7, comma 3 e 4, dell'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.