Art. 5 Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilita', tramite bando del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in qualita' di ente erogante. 2. Il contributo e' erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto ed e' vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali il contributo e' accordato. 3. La liquidazione del finanziamento e' accordato nelle seguenti modalita'; - il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione; - il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo; - il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalita' previste dal bando su base annuale. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.