(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE
  PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE 
Danno lieve per edifici in muratura. 
    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi
sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici
dichiarati  inagibili  temporaneamente  o  parzialmente  secondo   la
procedura AeDES, oppure non utilizzabili a  seguito  della  procedura
speditiva approvata  dalla  protezione  civile,  che  non  supera  le
condizioni di seguito definite: 
      lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle  murature  portanti  o
negli  orizzontamenti,  per  un'estensione  maggiore  del  30%  della
superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; 
      lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti)  o  nelle
volte, di ampiezza superiore a millimetri 5; 
    evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti  o  colonne)  o
nelle volte; 
    presenza di crolli significativi nelle  strutture  portanti,  nei
solai o nelle scale, anche parziali; 
    distacchi ben definiti fra strutture verticali ed  orizzontamenti
e all'intersezione dei maschi murari; 
    pareti fuori piombo correlate ai danni subiti  per  una  ampiezza
superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque  che  riguardano
un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; 
    crollo di elementi di  chiusura  (tamponamenti),  interposti  fra
colonne  in  muratura  portanti,  per  un'estensione  in   superficie
prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato; 
    perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo,  di
almeno il 50% delle tramezzature  interne,  ad  uno  stesso  livello,
purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra,  prescindendo
dalla entita' fisica del danno. 
Danno lieve per edifici in cemento armato. 
    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi
sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici
dichiarati  inagibili  temporaneamente  o  parzialmente  secondo   la
procedura AeDES, oppure non utilizzabili a  seguito  della  procedura
speditiva approvata  dalla  protezione  civile,  che  non  supera  le
condizioni di seguito definite: 
      lesioni passanti nelle tamponature,  di  ampiezza  superiore  a
millimetri 2, per  un'estensione  ≥  30%  delle  tamponature,  ad  un
qualsiasi livello; 
      presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli  di
tamponatura, per un'estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello; 
      perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo,
di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne,  ad  uno
stesso livello, purche' connessa con  una  delle  condizioni  di  cui
sopra, prescindendo dalla entita' fisica del danno; 
    lesioni per flessione, nelle travi, superiori a  1  mm,  per  una
estensione ≤ 10% degli elementi di un piano; 
    lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per  una
estensione ≤ 10% degli elementi di un piano; 
    evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri; 
    lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini  della  resistenza  ai
carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali)
negli orizzontamenti e nelle coperture. 
Danno lieve per edifici a struttura mista. 
    Si  intende  per  danno  lieve  quello  sopra  descritto  per  la
tipologia costruttiva  prevalente  in  relazione  alla  capacita'  di
resistere alle azioni sismiche. 
    Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per  tipologie
costruttive  diverse  dalla  muratura  e  dal  cemento   armato,   il
professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri  simili
a quelli adottati per le tipologie qui trattate. 
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione
  prevalentemente produttiva. 
    Per edifici  a  prevalente  destinazione  ad  uffici,  commercio,
industria, artigianato, turismo,  alberghi,  aziende  agrituristiche,
residenze pertinenziali delle  attivita'  produttive  inserite  nello
stesso edificio, realizzati con struttura portante  in  muratura,  in
cemento armato tradizionale o mista, il danno  lieve  e'  individuato
sulla base delle  stesse  condizioni  stabilite  per  gli  edifici  a
prevalente destinazione residenziale. 
    Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali
con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero  animali  od
attrezzature. 
    Per edifici a prevalente destinazione  commerciale,  industriale,
artigianale,  residenze  pertinenziali  delle  attivita'   produttive
inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata
in cemento armato o in acciaio per danno lieve si  intende  il  danno
diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e./o  orizzontali,
senza  crolli,  o   concentrato   sulle   strutture   verticali   per
un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza
deformazioni e spostamenti alla base o in sommita',  che  richiedono,
per il recupero della funzionalita' dell'edificio, un  intervento  di
rafforzamento locale.