Art. 3 1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione puo' eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte. 2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'allegato 1, tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio nazionale, ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2016, nonche' delle «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016. Al rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla poverta' e' comunque assicurata priorita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in maniera complementare alle risorse destinate al rafforzamento dei medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione, al fine di assicurare adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA. 3. E' avviata una rilevazione straordinaria dei servizi e degli interventi che in ciascun ambito territoriale operano nel contrasto alla poverta' al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi e interventi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. I dati oggetto della rilevazione di cui al periodo precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2016. 4. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna Regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della tabella di cui all'allegato 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.