Art. 3 
 
  1.  Le  Regioni  programmano  gli  impieghi  delle   risorse   loro
destinate, nel rispetto dei  modelli  organizzativi  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo  i
macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati  nell'allegato  1,
che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano
nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo  per  le
non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo
decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel  Piano  azione  coesione
integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite  agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento  di
servizi di cura delle  persone,  segnatamente  cura  dell'infanzia  e
degli   anziani   non   autosufficienti.   La   programmazione   puo'
eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di  fonte
regionale o di altra fonte. 
  2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1
«Servizi per  l'accesso  e  la  presa  in  carico»  e  5  «Misure  di
inclusione sociale - sostegno al reddito»,  di  cui  all'allegato  1,
tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio  nazionale,  ai
sensi del decreto interministeriale 26  maggio  2016,  nonche'  delle
«Linee guida per la predisposizione  e  attuazione  dei  progetti  di
presa in  carico  del  Sostegno  per  l'inclusione  attiva»,  di  cui
all'accordo  in  Conferenza  unificata  dell'11  febbraio  2016.   Al
rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi
di contrasto  alla  poverta'  e'  comunque  assicurata  priorita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo  di  cui  al  presente  decreto,  in
maniera complementare alle risorse  destinate  al  rafforzamento  dei
medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione,  al  fine
di assicurare adeguati servizi di presa in  carico,  valutazione  del
bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA. 
  3. E' avviata una rilevazione straordinaria  dei  servizi  e  degli
interventi che in ciascun ambito territoriale operano  nel  contrasto
alla poverta' al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi  e
interventi, a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente
decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015, nell'ottica di una progressione  graduale,  nei  limiti
delle risorse disponibili, nel raggiungimento di  livelli  essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto  il  territorio
nazionale. I  dati  oggetto  della  rilevazione  di  cui  al  periodo
precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali entro il 31 dicembre 2016. 
  4. La programmazione, di  cui  al  comma  1,  ed,  in  particolare,
l'attesa ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali  attribuite  a  ciascuna  Regione  tra  gli  ambiti
territoriali  di  competenza  sulla  base  della   tabella   di   cui
all'allegato 1,  e'  comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   e   costituisce   condizione   necessaria   per
l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 
  5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  gli  interventi  programmati  a
valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura  di
cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni  comunicano  al  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei  modi
previamente concordati, tutti i dati necessari  al  monitoraggio  dei
flussi finanziari e, nello specifico, i  trasferimenti  effettuati  e
gli interventi finanziati con le  risorse  del  Fondo  stesso.  Fermo
restando quanto  previsto  al  comma  4  e  al  successivo  comma  6,
l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione  deve  essere
comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva  attribuzione
ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo  anno  precedente
il presente decreto. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.