Art. 4 
 
  1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, le regioni
e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro  competenze,
alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui
all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli
in fase di sperimentazione del Sistema informativo  degli  interventi
per le persone non autosufficienti (SINA),  del  Sistema  informativo
sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie  (SINBA)
e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto
della  poverta'  e  dell'esclusione  sociale  (SIP),  ferma  restando
l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di  dati  di  cui
all'art. 16, comma 1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.