Art. 2 Misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attivita' svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, e' autorizzata la proroga, per centottanta giorni dalla scadenza, del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.