Art. 2 
 
Misure urgenti per garantire il funzionamento della  Commissione  per
  la previsione e la prevenzione dei grandi rischi 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dei lavori della Commissione  per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento  alle  attivita'
svolte e da svolgere  a  seguito  degli  eventi  sismici  di  cui  in
premessa, e' autorizzata la proroga,  per  centottanta  giorni  dalla
scadenza, del termine di durata della Commissione nella  composizione
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2011,  come  modificata  ed  integrata  dai   decreti   del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013  e  27  luglio
2015.