Art. 5 
 
 
Ulteriori disposizioni  volte  a  garantire  la  piena  ed  effettiva
                       operativita' dei comuni 
 
  1. In  considerazione  delle  criticita'  logistiche  ed  operative
conseguenti agli eventi sismici  di  cui  in  premessa,  al  fine  di
garantire  l'espletamento,  senza  soluzione  di  continuita',  delle
attivita' negoziali oltre che delle attivita' di  collaborazione  tra
pubbliche amministrazioni, i comuni interessati dai  medesimi  eventi
sono  autorizzati,  fino  alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  26
agosto 2016, a stipulare contratti di lavori,  servizi  e  forniture,
nonche' a concludere  accordi  con  altre  pubbliche  amministrazioni
anche  mediante  l'utilizzo  di  modalita'   differenti   da   quelle
informatiche ed elettroniche previste  dall'art.  32,  comma  14  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 15, comma 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva reperibilita'  sui
territori colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  in  premessa,  il
personale dei comuni interessati non residente nei territori  colpiti
dal  sisma  e  direttamente  impiegato   nelle   attivita'   connesse
all'emergenza per le quali e'  richiesta  la  reperibilita'  h24,  e'
autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi  temporanei
adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti  dai  predetti  comuni
nell'ambito  delle  attivita'  previste   dall'art.   2,   comma   1,
dell'ordinanza n. 408/2016. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, il personale dei comuni  non
direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle
attivita' connesse  all'emergenza  sui  territori  colpiti  ai  sensi
dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394/2016,  puo'  essere  alloggiato  in
strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa  all'alloggio
in strutture alberghiere.