Art. 5 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena ed effettiva operativita' dei comuni 1. In considerazione delle criticita' logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici di cui in premessa, al fine di garantire l'espletamento, senza soluzione di continuita', delle attivita' negoziali oltre che delle attivita' di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, i comuni interessati dai medesimi eventi sono autorizzati, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2016, a stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonche' a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo di modalita' differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva reperibilita' sui territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, il personale dei comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attivita' connesse all'emergenza per le quali e' richiesta la reperibilita' h24, e' autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti dai predetti comuni nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il personale dei comuni non direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza sui territori colpiti ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394/2016, puo' essere alloggiato in strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa all'alloggio in strutture alberghiere.