Art. 6 
 
Misure a sostegno degli  studenti  iscritti  alle  Universita'  degli
  studi con sede nel territorio colpito dagli eventi sismici 
 
  1. Al fine di garantire la frequenza  dei  corsi  universitari  nei
territori colpiti dagli eventi sismici, agli studenti  iscritti  agli
anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed
Istituti superiori di grado universitario che  rilasciano  titoli  di
studio aventi valore legale con sede  nel  territorio  regionale,  la
Regione Marche, in qualita' di soggetto attuatore ai sensi  dell'art.
1, comma 2, dell'OCDPC n. 388/2016, provvede a predisporre  un  piano
di potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale,
finalizzato ad assicurare la  mobilita'  degli  studenti  di  cui  al
presente articolo, ai quali sia stata riconosciuta la possibilita' di
optare per la  collocazione  in  strutture  ricettive  dislocate  sul
territorio, o che risultino aver trasferito, in  numero  congruo,  la
propria dimora in altri comuni della Regione  indicati  nel  medesimo
piano.