Art. 6 Misure a sostegno degli studenti iscritti alle Universita' degli studi con sede nel territorio colpito dagli eventi sismici 1. Al fine di garantire la frequenza dei corsi universitari nei territori colpiti dagli eventi sismici, agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nel territorio regionale, la Regione Marche, in qualita' di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 388/2016, provvede a predisporre un piano di potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzato ad assicurare la mobilita' degli studenti di cui al presente articolo, ai quali sia stata riconosciuta la possibilita' di optare per la collocazione in strutture ricettive dislocate sul territorio, o che risultino aver trasferito, in numero congruo, la propria dimora in altri comuni della Regione indicati nel medesimo piano.