Art. 3 
 
                  Comunicazione di avvio dei lavori 
 
  1. La comunicazione di  avvio  dei  lavori  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge  n.  189  del
2016, come dettagliate dall'ordinanza del  Commissario  straordinario
n.  4  del  2016,  ed  e'  presentata  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione   competente   entro   dieci   giorni   dal    rilascio
dell'autorizzazione.  Fino  all'istituzione   dei   predetti   uffici
speciali,  le  comunicazioni  sono  depositate  presso   gli   uffici
regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle  Regioni,
in qualita' di vice commissari. 
  2. La comunicazione, resa nelle forme  di  cui  all'art.  19  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  deve
indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico: 
    a) gli estremi e la categoria catastali dell'azienda; 
    b) la superficie complessiva  dei  manufatti  produttivi  che  si
intendono delocalizzare; 
    c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita'  a
seguito di verifica AeDES o di  verbale  di  inutilizzabilita'  degli
edifici produttivi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 205  del
2016; 
    d)  il  nominativo  dei  proprietari  e  la  relativa  quota   di
proprieta'; 
    e) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti  e
non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato dell'azienda
agricola. 
  3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: 
    a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei
lavori e del coordinamento della sicurezza; 
    b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta  tra  almeno
tre ditte mediante procedura  concorrenziale  intesa  all'affidamento
dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo
le imprese che: 
      risultino aver presentato domanda di  iscrizione  nell'anagrafe
di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le
modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli  esecutori
va presentata all'indirizzo  PEC  della  Struttura  di  missione  del
Ministero    dell'interno     (strutturamissionesisma@pec.interno.it)
ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale  invio,
in  forma  cartacea  alla   Prefettura   del   luogo   di   residenza
dell'operatore od ove l'impresa ha  la  sede  legale.  La  Prefettura
rilascia la ricevuta di  acquisizione  della  domanda  e  provvede  a
trasmetterla senza indugio via PEC alla struttura di missione. 
  5. Alla comunicazione devono essere allegati: 
    a) il  progetto  degli  interventi  di  delocalizzazione  che  si
intendono eseguire con il computo metrico  estimativo  redatto  sulla
base  del  prezzario  unico  di  cui  all'art.  6,   comma   7,   del
decreto-legge n.  189  del  2016  ovvero,  fino  all'approvazione  di
questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e  integrato  con  le
spese  tecniche,  distinte  per  ciascuna  prestazione  professionale
richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge; 
    b) dichiarazione autocertificativa con la  quale  il  richiedente
attesta che l'immobile interessato dall'intervento non e'  totalmente
abusivo e  che  lo  stesso  non  risulta  interessato  da  ordini  di
demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che  lo
stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici; 
    c) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione dell'impresa esecutrice o  della  ditta  fornitrice,
ivi compreso apposito verbale nel  quale  devono  essere  indicati  i
criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; 
    d)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di
iscrizione  nell'anagrafe  di  cui  all'art.   30,   comma   6,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la  ricevuta  rilasciata  ai
sensi del precedente comma 4; 
    e) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesta
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell'elenco
speciale  ivi  previsto  e  di  non  avere  rapporti  con   l'impresa
appaltatrice; 
    f) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore  a
quella degli eventi verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016,  per
il risarcimento dei danni conseguenti all'evento  sismico  e  recante
l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto; 
    g)  indicazione  degli  estremi  del  conto   corrente   bancario
intestato  al  richiedente,  ai  fini  dell'accredito  del   rimborso
spettante. 
  6. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma  del  comma  1  ne
informa il Comune territorialmente competente ai sensi  dell'art.  8,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  7. Contestualmente  al  deposito  della  comunicazione  di  cui  al
presente  articolo  i  soggetti  legittimati  possono   avviare   gli
interventi di delocalizzazione.