Art. 2 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  423,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  dai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'art.  1,
comma 1, del presente decreto, sono assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello Stato  e'  concessa  ai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al
termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1  del  successivo
art. 3. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito  di  cui  al  comma  1  e  assicura  l'adempimento  delle
obbligazioni,  per  capitale,   interessi   e   spese   di   gestione
strettamente  necessarie,  relative  ai  finanziamenti  stipulati  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 423, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, le cui  condizioni  finanziarie  devono  tener
conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle  condizioni
praticate dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  sui  finanziamenti
dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 1, comma  423,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. La garanzia dello  Stato  di  cui  al
presente articolo resta in vigore anche  in  relazione  ai  pagamenti
effettuati  a  favore  dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito di cui al  medesimo  comma 1  e  successivamente  oggetto  di
restituzione a seguito di sentenza  che  dichiara  l'inefficacia  dei
pagamenti stessi ai sensi dell'art.  67,  secondo  comma,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.