Art. 2 Definizioni 1 Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per: a) «Regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85»; b) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) «Garante», il Garante per la protezione dei dati personali; d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009; e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009; f) «S.S.I.I.», il Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza; g) «SCIP», il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza; h) «HTTPS» (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), il protocollo di trasmissione dati sottoposto a procedure di crittografia; i) «SSO» (Single Sign-On), la procedura di accesso che consente ad un utente di effettuare un'unica autenticazione valida per piu' sistemi informativi; j) «IPSec» (Internet Protocol Security), la collezione di protocolli che permettono lo scambio sicuro di informazioni a livello IP; k) «LIMS» (Laboratory Information Management System), il sistema informativo idoneo a gestire i dati ed il flusso di lavoro di un laboratorio; l) «operatore», l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio presso la banca dati nazionale del DNA, il laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, i laboratori delle Forze di polizia, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, gli Uffici/Comandi delle Forze di polizia che effettuano il prelievo o la movimentazione del campione biologico, gli Uffici delle Forze di polizia che eseguono richieste di ricerca internazionale designato quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e specificamente abilitato ad accedere al sistema informativo della banca dati nazionale del DNA o al LIMS del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; m) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a quali funzionalita' della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA l'operatore puo' accedere, nonche' i trattamenti che il medesimo puo' effettuare; n) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita' dell'operatore; o) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; p) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione; q) «istituzioni di elevata specializzazione», i laboratori pubblici o privati che hanno metodi di prova accreditati a norma EN ISO/IEC 17025 per la tipizzazione del DNA da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; r) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale per lo scambio IXP; s) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita' necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia; t) «punto di contatto nazionale - SPOC », (Single Point Of Contact), l'Autorita' nazionale designata per lo scambio di dati e per le finalita' di cooperazione internazionale di polizia, individuata dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza; u) «CODIS» (COmbined DNA Index System), il software utilizzato per la gestione dei profili del DNA fornito dal Federal Bureau of Investigation (FBI); v) «elettroferogramma», il risultato dell'analisi elettroforetica della sequenza di frammenti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA; w) «sito secondario remoto della BDN-DNA » (Disaster Recovery - DR), l'infrastruttura tecnologica per il salvataggio ed il ripristino dei dati, di rete, di replica del sito primario della banca dati nazionale del DNA; x) «focal point», la persona incaricata della certificazione delle postazioni di lavoro (PdL) e della gestione operativa degli utenti (abilitazione, convalida e reset delle utenze).